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Bitcoin antiriciclaggio e fiscalità: una commedia all’italiana


Ormai il Bitcoin e le Cryptovalute in generale sono mainstream, ne parlano tutti perfino la carta stampata si è accorta della cosa e, mentre la Banca Centrale Europea lancia un patetico sondaggio su Twitter, lo Stato Italiano è all’avanguardia in termini di leggi, interpretazioni e supposizioni.

Vediamo quali… ma prima è doveroso citare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’ottobre 2015 nella quale viene ribadito che le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” sono esenti dal pagamento dell’IVA. Tale decisione porta un notevole vantaggio competitivo a tutta l’Unione rispetto ad altri paesi dove il Bitcoin e le altre Cryptovalute sono viste come merci o commodity.

Nel contesto italiano per quanto riguarda le normative antiriciclaggio troviamo il Decreto Legislativo 231/2007 con le successive integrazioni. A sorpresa, giocando d’anticipo su rispetto alle ipotesi di modifica della dottrina europea, nell’estate scorsa il legislatore ha inserito tra gli operatori non finanziari i c.d. exchange definiti come “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”. Tale norma prevede per gli exchange obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. Quindi come gia avviene per altri operatori finanziari, quali ad esempio money transfer, ogni soggetto dovrà sviluppare una propria politica di gestione “compliance”, con la differenza che, anche in caso di operazioni perfettamente lecite, è difficile – anche se non impossibile data la natura pubblica della Blockchain – ricostruire tutti i movimenti avvenuti nei portafogli del cliente per stabilire l’origine delle Cryptovalute scambiate.

Questo rischio è particolarmente sentito nella Circolare della Guardia di Finanza dove “in astratto – ndr per fortuna ammettono la supposizione – un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme online”.

Niente di diverso dal non emettere lo scontrino a fronte di un pagamento in contanti, con il vantaggio in quest’ultimo caso di poter spendere a piacimento il denaro senza dover passare per un qualsiasi exchange e con il vantaggio ulteriore di non lasciare alcuna traccia del passaggio della Cryptovaluta su Blockchain, che ricordiamo essere il registro delle transazioni. Un registro leggibile da tutti, immutabile, dove si trovano tutti i portafogli e le transazioni tra questi, dove con una semplice indagine le autorità di polizia possono inseguire tutto il ciclo di una operazione finanziaria illecita.

Ricordiamo che incassare Bitcoin o Cryptovalute non è affatto vietato dalla legge, ne avevamo gia parlato qui:

Certamente vi sono modi più sofisticati per occultare le movimentazioni finanziarie derivanti da operazioni illecite e non c’è bisogno del Bitcoin per farlo, altrimenti la criminalità sarebbe nata nel 2009 e con la chiusura di Silk Road – primo mercato online per acquistare tutti i beni e servizi anche NON legali che usava Bitcoin come moneta di pagamento – avremmo gia risolto tutti i problemi e vivremmo nel mondo perfetto.

Tornando agli aspetti fiscali della commedia all’italiana sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate abbia dato vita al primo quasi crypto-paradiso fiscale, affermando nella famigerata risoluzione 72/E del 2016, la tassazione degli utili derivanti da intermediazione aifini Ires ed Irap per le aziende e l’esenzione fino a certi limiti per le persone fisiche che detengono Bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa in quanto, per quest’ultimi, le operazioni di compravendita non generano redditi mancando la finalità speculativa. In pratica questo capolavoro in risposta da un interpello identifica le Cryptovalute alle valute a corso forzoso, come Euro, Dollaro ecc.

Vi sono molte incertezze su questa interpretazione che tale deve rimanere. Un interpello vale soltanto per chi lo ha proposto e nel caso della risoluzione 72/E vale soltanto per la società che si è fatta parte attiva e non per i propri clienti. Chi dovesse seguire l’indicazione al di fuori di un interpello è comunque scoperto rispetto alla tassazione, tuttalpiù potrà chiedere l’esclusione delle sanzioni in quanto vi sono obiettive incertezze sulla normativa… a pagare e morire c’è sempre a tempo.

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Paolo Musumeci
paul@theblacklily.eu
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