BITCOIN ESENTE DA CAPITAL GAIN SECONDO LA AGENZIA DELLE ENTRATE.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Questo parere tuttavia non sarà pubblicato in quanto rilasciato dalla direzione regionale Lombardia e non dalla direzione centrale I bitcoin sono una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici riptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso: <
– acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
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Interpello : 904 – 4/2017
– accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Nello specifico, il documento di prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell’attività d’impresa, l’operazione effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell’accredito della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo all’istante alcun obbligo dichiarativo. L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE
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Independent researcher and consultant, Tech Writer at Blockchain Technology. From Italy