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Comunicato stampa: la Banca d’Italia condivide e pubblica le avvertenze di ESMA, ABE e EIOPA, su i rischi delle cryptovalute


Le autorità per i consumatori avvertono su i rischi delle valute virtuali

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (di seguito «le tre AEV», autorità europee di vigilanza) avvertono i consumatori dei rischi significativi associati all’acquisto e/o alla detenzione delle cosiddette valute virtuali.

Le valute virtuali attualmente disponibili sono una rappresentazione digitale di valore, non sono emesse né garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e non godono dello status giuridico di valuta o di moneta. Si tratta di strumenti ad alto rischio, generalmente non garantiti da immobilizzazioni materiali; inoltre, non sono regolamentati ai sensi del diritto dell’Unione e, pertanto, non offrono alcuna tutela giuridica ai consumatori. Le tre AEV sono preoccupate del fatto che un numero crescente di consumatori acquisti valute virtuali nella speranza di una continua crescita del loro valore, ma senza alcuna consapevolezza del rischio significativo di perdere il denaro investito.

Di recente, valute virtuali come Bitcoin, Ripple, Ether e molte altre hanno evidenziato una marcata volatilità, vale a dire ampie fluttuazioni giornaliere dei prezzi. Per esempio, nel 2017 il valore del Bitcoin è aumentato bruscamente da circa 1 000 EUR a gennaio a oltre 16 000 EUR a metà dicembre, per poi calare di quasi il 70 %, a 5 000 EUR, all’inizio di febbraio. Di recente ha recuperato circa il 40 % rispetto ai minimi, e attualmente è scambiato intorno ai 7 000 EUR. La capitalizzazione di mercato complessiva delle 100 maggiori valute virtuali supera oggi, secondo le stime, l’equivalente di 330 miliardi di EUR a livello globale. Perché per i consumatori è rischioso acquistare valute virtuali? Le tre AEV avvertono i consumatori del fatto che le valute virtuali possono essere estremamente rischiose e sono di solito altamente speculative. Chi acquista valute virtuali deve essere consapevole che vi è un alto rischio di perdere una parte consistente

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– Assenza di protezione – nonostante i requisiti dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio, che entreranno in vigore nel 2018 e che saranno applicabili ai fornitori di portafogli e alle piattaforme di negoziazione delle valute virtuali, queste ultime rimangono non regolamentate ai sensi del diritto dell’Unione. Analogamente, neppure le piattaforme su cui le valute virtuali sono negoziate e i portafogli digitali usati per detenere, conservare e trasferire le valute virtuali sono regolamentati ai sensi del diritto dell’UE. Ciò significa che, chi acquista o vende valute virtuali, non beneficia delle garanzie e delle salvaguardie associate ai servizi finanziari regolamentati. Per esempio, se una piattaforma di negoziazione di valute virtuali o un fornitore di portafogli digitali fallisce, cessa l’attività, subisce un attacco informatico, è accusato di appropriazione indebita di fondi o è soggetto a confisca dei beni in seguito ad azioni di contrasto, la legislazione dell’UE non offre alcuna specifica tutela giuridica che protegga il consumatore dalle perdite o alcuna garanzia che possa riavere accesso alle valute virtuali che possiede. Questi rischi si sono già manifestati in numerose occasioni in diverse parti del mondo.

– Assenza di opzioni di uscita – chi acquista valute virtuali rischia di non riuscire a venderle o a scambiarle con valute tradizionali, come l’euro, per un lungo periodo di tempo, e potrebbe quindi subire perdite nel processo.

– Mancanza di trasparenza sui prezzi – la formazione dei prezzi delle valute virtuali spesso manca di trasparenza. Sussiste pertanto un rischio considerevole che chi acquista o vende valute virtuali non riceva un prezzo equo e accurato.

– Interruzioni delle operazioni – alcune piattaforme di negoziazione di valute virtuali hanno sofferto di gravi problemi operativi, come la sospensione delle contrattazioni. Durante queste interruzioni i consumatori non hanno potuto acquistare e vendere valute virtuali nel momento in cui lo desideravano e hanno subito perdite dovute alle fluttuazioni dei prezzi delle valute virtuali detenute nel periodo dell’interruzione.

– Informazioni fuorvianti – le informazioni divulgate ai consumatori che desiderano acquistare valute virtuali, laddove vengano fornite, sono il più delle volte incomplete, di difficile comprensione, non comunicano correttamente i rischi delle valute virtuali e potrebbero quindi essere fuorvianti.

– Inidoneità delle valute virtuali per la maggior parte degli scopi, tra cui la pianificazione d’investimenti o previdenziale – l’elevata volatilità delle valute virtuali, l’incertezza sul loro futuro e l’inaffidabilità delle piattaforme di negoziazione e dei fornitori di portafogli rende le valute virtuali inadatte per la maggior parte dei consumatori, inclusi quelli con un orizzonte d’investimento di breve periodo, e
specialmente per coloro che perseguono obiettivi di lungo periodo come risparmiare per la pensione.

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Cosa si può fare per tutelarsi?

Chi decide di acquistare valute virtuali o prodotti finanziari che forniscono un’esposizione diretta a tali valute dovrebbe comprendere perfettamente le loro caratteristiche e i rischi a cui si espone. Non si dovrebbe investire denaro che non ci si può permettere di perdere. Il consumatore dovrebbe assicurarsi di adottare precauzioni adeguate e aggiornate per la sicurezza dei dati sui dispositivi e sugli hardware usati per accedere alle proprie valute virtuali o per acquistare, conservare o trasferire queste valute. Inoltre, bisogna essere consapevoli
che l’acquisto di valute virtuali da un’impresa regolamentata di servizi finanziari non mitiga i rischi sopra descritti.

Informazioni di contesto

Questo avvertimento è basato sull’articolo 9, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi delle tre AEV e segue la pubblicazione di due dichiarazioni dell’ESMA sulle offerte iniziali di monete (Initial Coin Offerings)12 nel novembre 2017 e un precedente avvertimento3 ai consumatori e due pareri 45 sulle valute virtuali pubblicati dall’ABE rispettivamente nel dicembre 2013, nel luglio 2014 e nell’agosto 2016.

Le valute virtuali sono disponibili in molte forme. La prima valuta virtuale è stata il Bitcoin, lanciato nel 2009. Da allora ne sono comparse molte altre, come Ripple, Ether o Litecoin. La maggior parte di esse sfrutta la cosiddetta tecnologia di registro distribuito DLT, nota comunemente con il nome di «Blockchain»6 .

Questo avvertimento non esprime un giudizio su tale tecnologia né su altre sue potenziali applicazioni.

1 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf
2 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf
3 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf
4 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
5https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1547217/EBA+Opinion+on+the+Commission’s+proposal+to+bring+virtual+curre
ncy+entities+into+the+scope+of+4AMLD
6 L’ESMA ha pubblicato una relazione sulle possibili applicazioni, sui benefici e sui rischi della tecnologia di registro distribuito
nel febbraio 2017.

Fonte: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/joint_esas_warning_on_virtual_currencies_it.pdf

 
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