Regolamentazioni: la FINMA definisce 3 categorie di Token
L’Autorità di vigilanza elvetica sui mercati finanziari (FINMA) ha, già da tempo, dato al mondo indicazioni e direttive in ambito I.C.O., il mese scorso ha pubblicato una guida che spiega come tratta le domande in riferimento alle Initial Coin Offering.
ita .pdf Comunicato stampa La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO
eng https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/
Ormai tutti dovremmo già sapere cos’è una ICO ma un breve riassunto credo sia utile.
Una ICO consente la raccolta di capitale pubblico in forma digitale sulla base della tecnologia blockchain, in particolare a fini imprenditoriali.
In una ICO gli investitori/donatori solitamente inviano criptovalute – principalmente ether e bitcoin – agli organizzatori della ICO stessa, e ricevono in cambio dei token.
Pur in assenza di una classificazione generalmente riconosciuta delle ICO, nonché dei token emessi contestualmente a esse, la FINMA, sulla base di un approccio orientato alla funzione economica, elenca tre categorie di token:
- token di pagamento (semplici criptovalute);
- token di utilizzo (utility token);
- token di investimento (security token).
TOKEN DI PAGAMENTO
Secondo la guida pratica della FINMA, le “semplici criptovalute” (o “token di pagamento”) includono i token che sono accettati come mezzo di pagamento per l’acquisto di beni o servizi, in fatto o secondo l’intenzione dell’organizzatore, o che devono essere utilizzati per la trasmissione di fondi e valori.
Pertanto, le “semplici criptovalute”, per essere considerate tali, non devono conferire diritti nei confronti dell’emittente.
In altre parole, sono semplicemente un mezzo di pagamento o di scambio (digitale) – come il bitcoin (BTC)
La FINMA ha confermato che non tratta questi “token di pagamento” come security, a differenza di altre giurisdizioni e in conformità, in particolare, con la relazione del Consiglio federale del 25 giugno 2014 sulle valute virtuali.
La ragione risiede nel fatto che i “token di pagamento” sono concepiti come mezzi di pagamento, e che per la loro funzione economica non presentano analogie con i valori mobiliari tradizionali, salvo una futura diversa classificazione in termini di valori mobiliari da parte della giurisprudenza o del legislatore.
Sennonché la loro emissione dalla Svizzera o il loro scambio su base professionale – da una piattaforma gestita dalla Svizzera -, sottopone rispettivamente l’emittente e il gestore della piattaforma ai requisiti della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
Infatti, nel momento in cui i token possono essere trasferiti tecnicamente su un’infrastruttura blockchain, una ICO di “token di pagamento” costituisce un’emissione di mezzi di pagamento sottoposta all’obbligo di assoggettamento.
Tuttavia, inoltre, nel caso di un “token di pagamento” che non esiste ancora, quindi nelle ipotesi c.d. di “prefinanziamento” o “prevendita”, la FINMA lo considera come una security, a condizione che i diritti valori siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala.
TOKEN DI UTILIZZO
Per quanto riguarda i “token di utilizzo”, la FINMA conferma che non li qualifica come security, a condizione che conferiscano solo un diritto di accesso a un utilizzo o servizio digitale su blockchain, e che possano essere utilizzati soltanto a questo scopo.
D’altra parte, in tutti i casi in cui la funzione economica di investimento sussiste, totalmente o parzialmente, la FINMA li tratta come security (“token ibrido”).
Ciò in quanto, in questo caso, l’adempimento materiale del diritto di accesso all’utilizzazione o al servizio digitale passa in secondo piano, e rileva il riferimento al mercato dei capitali tipico dei valori mobiliari.
Inoltre, alla stessa stregua dei “token di pagamento”, nel caso di “prefinanziamento” di un “token di utilizzo” che non esiste ancora, o “prevendita”, la FINMA ritiene che si tratta di una security, sempre a condizione che i diritti valori siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala.
Un esempio di “token di utilizzo” potrebbe essere Golem (GNT), che serve per usufruire della piattaforma del “supercomputer” decentralizzato.
TOKEN DI INVESTIMENTO
Per quanto riguarda i “token di investimento”, la FINMA li considera in tutta logica come security.
Si tratta di token rappresentativi di valori patrimoniali, come un credito ai sensi del diritto delle obbligazioni nei confronti dell’emittente, oppure un diritto sociale ai sensi del diritto societario: obbligazioni, azioni, strumenti finanziari derivati ecc.
Si pensi, ad esempio, al token di Bankera (BNK), molto simile a un titolo azionario, giacché darebbe ai suoi possessori una percentuale dei profitti di Bankera, in aggiunta alla possibilità di rivenderlo.
Con riguardo a questa categoria, la FINMA chiarisce quando una ICO può essere assimilata alle attività che richiedono l’assoggettamento agli obblighi di autorizzazione e vigilanza (come nel caso dei token assimilabili ai derivati finanziari), in aggiunta all’indicazione della possibilità dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto, ai sensi del Codice delle obbligazioni, per l’emissione di azioni e obbligazioni.
In definitiva, la FINMA fornisce un elenco preciso delle informazioni minime da fornire come parte di una domanda di assoggettamento (o domanda di conferma di non assoggettamento) relativa alle ICO, allo scopo di valutare in via preventiva gli obblighi cui si è sottoposti e gli adempimenti da espletare.
La Svizzera è attualmente una delle giurisdizioni preferite dalle società che cercano di ottenere capitali tramite ICO, o emettere token per altri scopi.
Diverse associazioni e gruppi di lavoro sono stati recentemente costituiti a seguito di questo entusiasmo internazionale per la Svizzera da parte degli emittenti di token, tant’è che la FINMA ha affermato di sostenere il gruppo di lavoro sulla tecnologia blockchain e ICO della Confederazione.
Anche l’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) ha chiarito gli obblighi relativi ai token delle ICO
Quindi, anche la Germania si accoda alla Svizzera, a Gibilterra, alla Spagna e al Parlamento Europeo come prossimo a fare passi avanti concreti sulla stessa linea.
deu: Aufsichtsrechtliche Einordnung von sog. Initial Coin Offerings (ICOs) zugrunde liegenden Token bzw. Kryptowährungen als Finanzinstrumente im Bereich der Wertpapieraufsicht
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Since 2013 I have been studying in crypto values and Blockchain sector, as well as with anything able to improve the system’s rules.