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Una definizione europea di Criptovalute


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L 156 del 19.06.2018) la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Tra pochi giorni farà parte del diritto comunitario la definizione di “valute virtuali”, che nella traduzione italiana suona così: “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.”

Tale definizione appare viziata da una certa diffidenza e malcelata ostilità.

Usando una analisi filologica si può notare che per dare una definizione sostanziale (“è una…”) il legislatore europeo per prima cosa ci spiega che la criptovaluta non è un oggetto del mondo fisico come l’oro o la cartamoneta ma “una rappresentazione”. Ed, aggiunge, si tratta di una rappresentazione non di un valore contabile, fisico o monetario; ma di un valore “digitale”.

Si noti come la scelta delle parole utilizzate pone fin da subito l’interprete in guardia: non si sta parlando di un bene reale ma di una rappresentazione, cioè di una manifestazione, di una ricostruzione, di una interpretazione di qualcosa di diverso da ciò che l’oggetto è in se; infatti, nel concetto di rappresentazione è immanente l’idea dell’artificiale, del costruito (se non addirittura del falso). Di regola si rappresenta ciò che non (si) è. E questa criptovaluta quindi non è veramente, se deve rappresentare qualcosa.

Ed ha un suo effetto anche la limitazione fornita dal concetto di “digitale” posto dopo il termine “valore” (non più “rappresentazione digitale di valore” come nel d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ma “rappresentazione di valore digitale”): l’effetto è che la criptovaluta è ben una rappresentazione di valore, ma di un valore digitale (pare a dirsi: la rappresentazione di un bene non tangibile, ma effimero, volatile, che circola con la velocità cui ci ha abituato la tecnologia binaria applicata all’elettronica). Parafrasando Shakespeare: la criptovaluta sembra fatta della materia di cui son fatti sogni.

E quindi la definizione legale prosegue con altre limitazioni (espresse in negativo), altri caveat. In primo luogo si faccia attenzione: “non è emessa …da una banca centrale o da un ente pubblico”; come se il solo fatto di essere emessa da una banca centrale o da un ente pubblico rappresentasse di per se una garanzia assoluta (chiedetelo agli acquirenti di bond argentini o islandesi).

E poi “non legata necessariamente ad una valuta legalmente istituita”: altro capolavoro privo di capacità definitoria: cosa significa non legata? Non convertibile? Cosa lega una moneta ad un’altra: un sistema di cambi regolamentato? Però è un concetto che spaventa: non legata ad una valuta legale, può forse significare che potrebbe essere (col)legata a qualcosa di non legale.

E ancora che “non possiede lo status giuridico di valuta e moneta”. E’ una affermazione inutile e ripetitiva del concetto già espresso sopra, considerato che lo status di valuta o moneta nell’Unione Europea, ma anche nel resto del mondo, viene attribuito dalla banca centrale o da un ente pubblico.

E infine la congiunzione con valore avversativo “ma” che introduce il principale elemento definitorio positivo: “che è accettata da persone fisiche e giuridiche”. Anche la scelta della congiunzione “ma”, al posto di “e”, la dice lunga sull’orientamento del legislatore dell’Unione Europea: sembra stupito che nonostante la criptovaluta “non sia” tutto quanto descritto prima, ebbene, qualcuno la accetti lo stesso.

Infine, ma non da ultimo, un imbarazzante silenzio: la definizione della direttiva omette di descrivere due elementi fondamentale che stanno alla base della efficacia tecnica dello strumento criptovaluta come mezzo di scambio: il fatto che è basata sulla crittografia, che ne rende univoco ed irripetibile l’utilizzo, e che è registrata nella blockchain, che ne archivia e certifica l’uso in termini planetari.

Utilizzando una parte delle stesse parole usate dalla Direttiva, magari in ordine diverso, il legislatore europeo avrebbe potuto coniare la seguente definizione: “la valuta virtuale è un mezzo di scambio accettato da persone fisiche e giuridiche, non emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente come rappresentazione digitale di valore”; magari aggiungendo tra le parole “scambio” e “accettato” la locuzione “basata sulla crittografia e registrata sulla blockchain”.

di Silvio Rizzini Bisinelli (23 giugno 2018)

 

 

 
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